N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 28/12/2012, n. 50, così recitava:

“Art. 14 - Nuove disposizioni transitorie relative alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" - 1. Resta ferma la competenza della Regione a concludere le istruttorie, ai sensi di quanto previsto dal Capo III della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" e successive modificazioni, relativamente alle domande di valutazione impatto ambientale (VIA) per i centri commerciali presentate sino all'entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, il termine di sessanta giorni per le domande di grandi strutture di vendita di cui all'articolo 37, comma 3, della medesima legge regionale decorre dalla scadenza del termine relativo all'adozione dei criteri regionali e dei successivi adempimenti comunali, previsto dal medesimo articolo 37, comma 3.”

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