Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 28/12/2012, n. 50, così recitava:

Art. 13 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" - 1. All'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

"5-bis. I procedimenti di rilascio delle autorizzazioni commerciali di cui al comma 5, già avviati nel termine ivi stabilito, sono ultimati entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 5.".

2. All'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, dopo il comma 5-bis, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente comma 5 ter:

"5-ter. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4 è consentita, nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale, la presentazione di domande per il rilascio di autorizzazioni commerciali o di denunce di inizio attività, per accorpamento, come definito all'articolo 8, comma 1, lettera b), a condizione che le autorizzazioni o le denunce di inizio attività non comportino l'articolazione dell'esercizio commerciale in più edifici.".”

Dalla redazione