Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 28/12/2012, n. 50, così recitava:

Art. 9 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" - 1. All'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 le parole "dall'entrata in vigore di ciascuna fase di programmazione" sono sostituite dalle parole "dall'emanazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera h)".”

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