Comma così modificato dalla L.R. 24/12/2004, n. 36 che ha sostituito le parole “superiore a lire 30.000.000” con le parole “superiore a 50.000,00 euro”. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che al nuovo importo non si applicano le disposizioni dell’articolo 1 dalla L.R. 14/06/1983, n. 35 e dell’articolo 7 della legge regionale 07/09/1995, n. 41.

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