I limiti di importo previsti dalla legge per gli adempimenti amministrativi di competenza dei diversi soggetti e organi abilitati alla gestione delle spese necessarie al funzionamento dei servizi e uffici regionali sono stati elevati del 50 per cento dall’art. 1 della L.R. 14/06/1983, n. 35 e ulteriormente elevati del 50% dall'art. 7 della L.R. 07/09/1995, n. 41.

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