Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 14/11/2018, n. 42, così recitava:

"Art. 4 - Procedimento di controllo

1. Per il controllo gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 2 inviano alla Giunta regionale a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla loro adozione, gli atti, di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. I bilanci preventivi degli Enti devono essere inviati entro il 30 settembre dell'anno precedente dell'esercizio cui si riferiscono, ad eccezione dei bilanci dei Consorzi di bonifica che devono essere inviati entro il 30 novembre; i conti consuntivi entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Le variazioni di bilancio degli enti devono essere deliberate non oltre il 30 novembre.

4. Il Dipartimento per la funzione di controllo cura l'istruttoria degli atti acquisendo i pareri dei dipartimenti interessati per materia, anche sotto il profilo del riscontro della congruità dell'atto alla programmazione regionale. Il Dipartimento cura inoltre le comunicazioni agli enti interessati e ogni altro adempimento procedurale.

5. La Giunta regionale procede, entro 20 giorni, dal loro ricevimento, al riscontro di legittimità e di merito degli atti mediante approvazione.

6. Per gli statuti, i bilanci preventivi, gli assestamenti e i conti consuntivi il termine, di cui al comma 5, è elevato a 40 giorni.

7. L'approvazione dell'atto o il decorso del termine, di cui ai commi 5 e 6, senza che la Giunta regionale lo abbia interrotto per richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o senza che sia intervenuto provvedimento di annullamento, comporta l'esecutività dell'atto sottoposto a controllo.

8. In caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine, di cui ai commi 5 e 6, è interrotto e il suo nuovo decorso inizia dalla ricezione degli atti richiesti, che l'ente deliberante è comunque tenuto a fornire nelle forme di cui al comma 1, a pena di decadenza dell'atto sottoposto a controllo, entro 90 giorni dalla richiesta e, in caso di deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, nonché quando trattasi di bilanci preventivi e dei conti consuntivi, entro 30 giorni.

9. Per gli atti soggetti al controllo di merito la Giunta regionale può invitare l'ente ad apportare le modificazioni o le integrazioni ritenute opportune anche al fine della conformità dell'atto alla programmazione regionale."

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