Articolo abrogato dalla L.R. 27/06/2016, n. 18.

L’articolo 16 così recitava:

“Art. 16 - (Prestito)

Il prestito di opere d'arte da parte di musei di Enti locali o di interesse locale per l'esposizione a mostre in sede diversa dal museo di provenienza dovrà essere autorizzato dal Dipartimento regionale competente per materia, sentita la Commissione di cui al successivo art. 20.

La richiesta dovrà essere accompagnata da:

- benestare dell'ente proprietario;

- dichiarazione del Direttore o Conservatore del museo dalla quale risulti che l'opera in questione presenta tutti i requisiti necessari, sotto il profilo dell'integrità e della manutenzione, per il prestito e la conseguente esposizione al pubblico;

- preventivo del contratto di assicurazione.

La richiesta dovrà pervenire al Dipartimento competente per materia almeno 180 giorni prima dell'apertura della mostra.

Qualora entro il termine di 120 giorni il Dipartimento non provveda al rilascio della autorizzazione di cui al primo comma, la stessa si intende rilasciata.”

Dalla redazione