Articolo abrogato dall'art. 36, comma 4, della L.R. 18/03/2018, n. 13, così recitava:

“1. Alla fine della lettera d), articolo 44 della legge regionale n. 44/1982 aggiungere:

". Nelle zone piatteggianti:

1) la predetta fascia di rispetto è ridotta a metri cento per le cave la cui profondità di ripristino non sia superiore a metri 4 rispetto al piano di campagna circostante;

2) l'estensione delle attività nelle aree di cui al numero 1 con autorizzazione o concessione antecedente all'entrata in vigore della presente legge è equiparata all'ampliamento di cava in attività qualora la chiusura dell'attività di cava risalga a noti oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge;

3) in ogni caso l'autorizzazione o concessione di cui ai numeri 1 e 2 non è assoggettata al limite minimo di superficie;".”

Dalla redazione