Articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, dalla L.R. 28/05/2020, n. 21. così recitava:

“Art. 16 - Disposizioni in materia di gestione di fondi regionali

1. Dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3 comma 2 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali", Veneto Sviluppo spa cessa l'erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi a fondi regionali affidati direttamente e, entro novanta giorni successivi alla data predetta, restituisce alla Regione, nelle modalità definite dalla Giunta regionale, le risorse che risultano disponibili alla medesima data per il singolo fondo al netto delle commissioni di cui al comma 3 e delle perdite eventualmente maturate sugli strumenti finanziari gestiti.

2. Nel periodo di progressivo esaurimento delle attività relative ai fondi di cui al comma 1, Veneto Sviluppo spa provvede a:

a) gestire le attività connesse al rimborso delle rate dei prestiti secondo il piano di ammortamento concordato;

b) curare quanto necessario in caso di richiesta di escussione o di escussione delle garanzie, ivi compresa la gestione di eventuali contenziosi;

c) gestire le attività di recupero crediti connesse agli strumenti finanziari in gestione, ivi compresi quelli per i quali all'entrata in vigore della presente legge si sono già concluse le attività di erogazione del contributo in conto capitale;

d) proseguire in tutte le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo;

e) restituire alla Regione le risorse derivanti dai rimborsi o disimpegni o dalle altre entrate maturate in ciascun bimestre entro 30 giorni dal termine di ciascun bimestre di riferimento.

3. Fino alla data di liquidazione del fondo di riferimento, per le attività di cui al comma 2 è riconosciuta a Veneto Sviluppo spa una commissione determinata dalla Giunta regionale tenendo conto delle commissioni praticate dal mercato per operatività analoghe. La commissione è posta a carico delle disponibilità del fondo a cui si riferiscono le attività prestate; le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantire la tracciabilità nel bilancio regionale.

4. Le risorse restituite alla Regione ai sensi del presente articolo, provenienti da ciascuno dei fondi di cui al comma 1, al netto degli importi già destinati con la presente legge o con precedenti disposizioni regionali, costituiscono per l'anno 2020:

a) in via prioritaria, nella misura del 30 per cento, entrate a libera destinazione finalizzate al finanziamento di spese in conto capitale;

b) nella rimanente misura del 70 per cento, entrate destinate al rifinanziamento dei singoli fondi per spese in conto capitale, in relazione alle diverse leggi istitutive dei medesimi, al fine di consentire il prosieguo delle attività di sostegno alle imprese venete, anche in idonee forme di credito diretto all'impresa, nelle more, per i fondi riconducibili al fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI), della costituzione del fondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano al fondo di rotazione di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni" e al fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)" le cui risorse sono introitate al bilancio regionale, al netto degli importi destinati con altre disposizioni regionali, per essere interamente destinate, già a decorrere dall'anno 2020, al rifinanziamento dei fondi medesimi nel rispetto della legge istitutiva e delle finalità di cui al comma 6.

6. A decorrere dall'anno 2021 le risorse restituite alla Regione ai sensi del presente articolo, provenienti da ciascuno dei fondi di cui al comma 1, al netto degli importi già destinati con precedenti disposizioni regionali, costituiscono entrate destinate al rifinanziamento dei singoli fondi per spese in conto capitale, in relazione alle diverse leggi istitutive dei medesimi, al fine di consentire il prosieguo delle attività di sostegno alle imprese venete, anche in idonee forme di credito diretto all'impresa, nelle more, per i fondi riconducibili al fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI), della costituzione del fondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17.

7. Le entrate di cui al comma 4 lettera a) quantificate in euro 60.345.866,78 per l'esercizio 2020 sono allocate al Titolo 4 "Entrate in conto Capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2020-2022.

8. Le entrate di cui al comma 4 lettera b) e del comma 6, quantificate in euro 174.049.807,58 per l'esercizio 2020, in euro 15.097.640,30 per l'esercizio 2021 e in euro 9.194.595.36 per l'esercizio 2022 sono allocate al Titolo 4 "Entrate in conto Capitale", Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" del bilancio di previsione 2020-2022 e destinate al finanziamento degli oneri in conto capitale di pari importo derivanti dall'applicazione del presente articolo, a cui si fa fronte:

a) per euro 35.150.511,76 nel 2020, euro 4.385.149,19 nel 2021 ed euro 2.345.182,05 nel 2022 con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio – reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 2 "Spese in conto capitale";

b) per euro 90.114,50 nel 2020 ed euro 2.020,86 nel 2021 con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale";

c) per euro 110.337.703,66 nel 2020, euro 8.097.366,60 nel 2021 ed euro 4.799.593,83 nel 2022 con le risorse allocate alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, pmi e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale";

d) per euro 13.141.006,20 nel 2020, euro 1.390.464,72 nel 2021 ed euro 893.781,76 nel 2022 con le risorse allocate alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale";

e) per euro 9.976.236,78 nel 2020, euro 1.152.991,29 nel 2021 ed euro 1.086.390,08 nel 2022 con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 04 "Altre modalità di trasporto", Titolo 2 "Spese in conto capitale";

f) per euro 3.635.198,70 nel 2020, euro 69.647,64 nel 2021 ed euro 69.647,64 nel 2022 con le risorse allocate alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 2 "Spese in conto capitale";

g) per euro 1.719.035,98 nel 2020, con le risorse allocate alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 "Spese in conto capitale".”

Dalla redazione