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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 7 - Norme transitorie e finali
1. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e successive modificazioni, delibera in ordine a:
a) le modalità e i tempi di convocazione dei consigli comunali già appartenenti alle comunità montane al momento dell’entrata in vigore della presente legge, al fine di procedere all’elezione dei componenti del consiglio dell’unione montana;
b) le modalità e i tempi di insediamento dei consigli dell’unione montana;
c) le modalità e i tempi di elezione del presidente dell’unione montana da parte del consiglio e del conseguente insediamento dell’unione montana;
d) le modalità ed i tempi per l’eventuale inserimento dei comuni montani, parzialmente montani o confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell’unione montana ove già costituita;
e) le modalità e i tempi di eventuale recesso dei comuni montani o parzialmente montani, già appartenenti ad una comunità montana, dalla comunità medesima, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni.
2. I comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell’entrata in vigore della presente legge fanno parte di una delle comunità montane previste dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge possono recedere dalla medesima.
3. I consigli comunali eleggono i consiglieri di cui all’articolo 4, comma 2, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Le unioni montane si costituiscono con l’elezione del presidente.
5. Le unioni di comuni, già costituite all’interno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 3, comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le loro funzioni fino alla costituzione delle unioni montane, ad eccezione di quelle i cui comuni hanno avviato il procedimento di fusione, che continuano ad esercitare le rispettive funzioni.
6. Ogni riferimento alla comunità montana previsto dalla vigente normativa deve intendersi riferito all’unione montana.”
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