Articolo abrogato dalla L.R. 25/02/2013, n. 5, così recitava:

“Art. 2 (Sostituzione dell'articolo 10) — 1. L'articolo 10 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale) — 1. L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative concernenti la localizzazione, la rilocalizzazione, l'avvio, nonché la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione e la riattivazione delle attività commerciali è disciplinato dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico delle attività produttive).

2. L'interessato, all'atto della presentazione della domanda di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998, deve contestualmente presentare la domanda relativa alla concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente in materia di urbanistica.

3. Nelle more dell'applicazione della l.r. 11/2003 ed al fine di quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettera d), del d.lgs. 114/1998, il Comune rilascia contestualmente la concessione edilizia e l'autorizzazione amministrativa al commercio per le medie e grandi strutture di vendita al termine del procedimento rispettivamente previsto agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/1998."”

Dalla redazione