Articolo abrogato dalla L.R. del 01/08/2012 n.26, così recitava:

“1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici), è sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui al comma 5, non si applicano agli impianti di produzione di energia idroelettrica ed eolica.".”

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