N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 09/04/2021, n. 6 e, successivamente, abrogato dall’art. 5, comma 6, della L.R. 05/08/2021, n. 23, così recitava:

“1. Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro, è sospeso, fino al 31 dicembre 2021 o, se antecedente, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), l’obbligo di centralizzazione delle funzioni di committenza previsto, per i Comuni valdostani e le loro forme associative, dagli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).”

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