Articolo abrogato dalla L.R. 13/02/2013, n. 3, così recitava:

“Art. 30 (Disposizioni in materia di finanziamenti alle cooperative edilizie. Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56) — 1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), è sostituito dal seguente:

“2. L’accesso ai fondi di cui al comma 1 è riservato alle cooperative i cui soci, assegnatari degli alloggi oggetto del finanziamento, sono in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti soggettivi e di reddito di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell’edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), come modificati dagli articoli 5 e 6 del regolamento regionale 17 agosto 2004, n. 1. Tali requisiti devono essere posseduti anche dai soci di riserva il cui numero deve essere pari ad almeno il 20 per cento degli alloggi costruiti o recuperati, arrotondato all’unità superiore. Nel caso in cui, prima della stipulazione dell’atto di assegnazione, subentrino nuovi soci a quelli inizialmente indicati, il possesso dei requisiti soggettivi deve essere accertato con riferimento al momento di accettazione del subentro da parte della cooperativa.”.

2. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 56/1986, come introdotto dall’articolo 2 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 79, è sostituito dal seguente: “Le cooperative edilizie devono realizzare interventi che prevedono la costruzione o il recupero di un numero di alloggi ricompreso tra sei e diciotto, anche collocati in più fabbricati, purché insistenti sulla medesima area.”.

3. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 56/1986, le parole: “anni quindici” sono sostituite dalle seguenti: “anni venti”.

4. Gli articoli 6 e 7 della l.r. 56/1986 sono abrogati.

5. L’articolo 8 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 - (Presentazione della domanda)

1. Le domande, corredate della documentazione di cui all’articolo 9, devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, nello stesso termine stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale per la presentazione delle domande finalizzate all’ottenimento dei finanziamenti di cui alla l.r. 76/1984.

2. La priorità del finanziamento è stabilita in base al seguente punteggio:

a) punti 0,5, per ogni alloggio costruito;

b) punti 1, per ogni alloggio recuperato;

c) punti 1, per ogni socio di riserva eccedente rispetto al numero richiesto ai sensi dell’articolo 3, comma 2, con un punteggio massimo pari al numero di alloggi realizzati;

d) punti 6, nel caso di ripresentazione della domanda per mancato finanziamento conseguente alla carenza di disponibilità finanziaria nell’anno precedente. Tale punteggio è riconosciuto per un massimo di due volte, a condizione che almeno l’80 per cento dei soci della cooperativa siano gli stessi dell’anno precedente.

3. A parità di punteggio, la priorità del finanziamento è stabilita in base all’ordine di presentazione delle domande.

4. Nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, previo esame da parte della Commissione di cui all’articolo 15, approva la graduatoria provvisoria.

5. Avverso l’approvazione della graduatoria provvisoria, è dato ricorso in opposizione, entro trenta giorni dalla comunicazione o dall’avvenuta conoscenza del relativo atto.

6. La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5.

7. La Giunta regionale individua l’ammontare delle risorse annuali del fondo di rotazione di cui alla l.r. 76/1984, destinate al finanziamento delle domande di mutuo presentate dalle cooperative ai sensi dell’articolo 3.”.

6. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

“1. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

a) relativamente alla società:

1) atto costitutivo: una copia semplice e una copia in forma autentica;

2) statuto: una copia semplice e una copia in forma autentica;

3) certificato di iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi, in duplice copia;

4) libro dei soci, in duplice copia;

b) relativamente ai soci:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e la situazione storica di residenza, lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;

2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il reddito di ciascun componente il nucleo familiare;

3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi e di reddito di cui all’articolo 3, comma 2.”.

7. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 56/1986, come sostituito dal comma 6, è inserito il seguente:

“1 bis. Le cooperative edilizie ammesse a finanziamento devono produrre, nei sei mesi successivi alla comunicazione di ammissione, la seguente documentazione:

a) atto di proprietà del terreno o dell’immobile o convenzione con il Comune per la cessione dell’area: una copia semplice e una copia in forma autentica;

b) concessione edilizia: una copia semplice e una copia in forma autentica;

c) progetto completo degli elaborati tecnici vistato dal Comune: una copia semplice e una copia in forma autentica;

d) computo metrico-estimativo: originale e una copia semplice;

e) relazione tecnica: originale e una copia semplice;

f) estratti di mappa del catasto terreni: originale e una copia semplice;

g) certificati storici ventennali del catasto terreni: originale e una copia semplice.”.

8. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

“3. Per ogni alloggio, è ammessa la costruzione di un’autorimessa o posto auto coperto di superficie massima non superiore a 18 mq.. La restante superficie non residenziale deve essere contenuta nel limite massimo del 60 per cento della superficie residenziale dell’intero complesso abitativo calcolata ai sensi del comma 2. Le superfici di cui al presente comma sono calcolate al netto delle murature.”.

9. L’articolo 11 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 - (Erogazione del mutuo)

“1. All’erogazione del mutuo si provvede con le seguenti modalità:

a) 90 per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, subordinatamente alla stipulazione del contratto preliminare di mutuo e all’acquisizione delle garanzie prescritte;

b) 10 per cento, subordinatamente alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo e alla presentazione delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni, del certificato di agibilità e della documentazione attestante la denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano.”.

10. Agli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, e 14, commi 1 e 2, della l.r. 56/1986, come sostituiti dagli articoli 2, 3, comma 1, e 4, commi 1 e 2, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 30, le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”.

11. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, comma 1, 13, comma 1, e 14, commi 1 e 2, della l.r. 56/1986, come modificati dai commi 9 e 10, si applicano anche alle domande di finanziamento presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge.”

Dalla redazione