Articolo abrogato dall'art. 58, comma 2, della L.R. 01/08/2012, n. 26, a decorrere dal 01/01/2013, così recitava:

“Art. 31 - (Interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3)

1. Al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo del sistema energetico regionale, le iniziative volte a favorire l'uso razionale dell'energia, con particolare riguardo a quelle inerenti alla realizzazione di progetti-pilota o di impianti dimostrativi, possono essere promosse dalla Regione con il sostegno, anche finanziario, della Compagnia valdostana delle acque-Compagnie valdôtaine des eaux S.p.A. (CVA S.p.A.), mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa.

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nella forma del contributo in conto capitale".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 3/2006, è aggiunto il seguente:

3-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, le domande comprese nella graduatoria di cui all'articolo 9 della l.r. 62/1993, relativa all'anno 2006, sono considerate ammissibili ad agevolazione purché rispondenti ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dalle relative disposizioni applicative. Alle predette domande non si applica quanto stabilito dall'articolo 12, comma 2.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 3/2006, come modificate dal comma 2, si applicano anche alle domande di agevolazione la cui documentazione di spesa sia stata emessa successivamente al 1° giugno 2005, a condizione che le stesse siano presentate alla struttura regionale competente entro e non oltre il 31 maggio 2007.

5. L'autorizzazione di spesa per le finalità della l.r. 3/2006 è determinata, per il triennio 2007/2009, in complessivi euro 9.570.000, di cui annui euro 3.190.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.15, capitoli 33765, 33766, 33767, 33768, 33769, 33770, 33771, 33772, 33773 e 33774).”

Dalla redazione