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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Valle D'Aosta 03/01/2006, n. 3
L.R. Valle D'Aosta 03/01/2006, n. 3
L.R. Valle D'Aosta 03/01/2006, n. 3
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)N6 “1. Con la presente legge, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste disciplina le procedure finalizzate all’approvazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale e promuove l’attuazione delle iniziative per il perseguimento delle relative finalità, tenuto conto dell’esigenza di diversificare le fonti energetiche e di rendere più efficiente e razionale l’utilizzo delle fonti convenzionali, riducendo nel contempo l’emissione |
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“Art. 2 - (Programmazione energetico-ambientale)N7 1. La Regione, nel quadro degli obiettivi fissati dai protocolli internazionali sui cambiamenti climatici e degli indirizzi di politica ambientale, comunitaria e statale, adotta e aggiorna gli strumenti di programmazione energetico-ambientale allo scopo di favorire, prioritariamente attraverso lo sfruttamento delle risorse locali, l’adozione di misure idonee al contenimento dei consumi energetici, con conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera, |
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“Art. 2 bis - (Gestione dei dati energetici regionali)N8 1. La raccolta, l’analisi, la verifica, il trattamento e l |
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Art. 3 - (Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete)1. Al fine di assicurare conoscenze ed analisi adeguate ad un'efficace programmazione di settore, la Regione promuove l'istituzione di un “Centro osservazione e attività sull’energia (COA energia), le cui attività sono organizzate sulla base degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale, secondo le indicazioni e gli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione”.N9 N6 “2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con la Società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. (FINAOSTA S.p.A.) e con l’Age |
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“Art. 4 - (Iniziative di formazione e di informazione)N7 1. La struttura competente, sentite le |
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CAPO II - INIZIATIVE AMMESSE ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE |
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Art. 5 - (Iniziative agevolabili)1. Possono essere ammesse ad agevolazione le iniziative realizzate, “da enti locali e da soggetti privati nel settore dell’edilizia residenziale”N9 in conformità alla normativa vigente, per l'installazione di sistemi che consentono: a) un utilizzo razionale dell'energia; |
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“Art. 6 - (Impianti dimostrativi, pilota e sperimentali)N7 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, la Regione promuove, avvalendosi del COA energia, la realizzazione di impianti dimostrativi, pilota e sperimentali per l’utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e per l’impiego di tecniche di efficienza energetica e di sistemi e installazioni a basso consumo energetico specifico. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede agevo |
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“Art. 6 bis - (Laboratori didattici specialistici)N8 1. Per il conseguimento degli obiettivi di programmazione energetico-ambientale, la Regione promuove iniziative volte alla formazione di professionalità qualificate da impiegare nell’ambito delle attività del settore energetico, anche attraverso l’attivazione di progetti scolastici specifici riguardanti la speriment |
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“Art. 6 ter - (Diagnosi energetiche)N8 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 e in relazione alle finalità indicate dalla n |
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“Art. 6 quater - (Misure per la riduzione del fabbisogno energetico nel settore terziario)N8 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 e per favorire l’interconnessione tra le catene energetiche, la Regione concede agevolazioni per la realizzazione di iniziative finalizzate alla riduzione del fabbisogno energetico nel settore terziario, nell’ambito della riorganizzazione della logistica distributiva delle merci nelle aree urbane. |
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Art. 7 - (Disposizioni comuni)N20 1. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti minimi e massimi di |
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Art. 8 - (Strumenti di intervento)1. La Regione promuove la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 5 e 6 mediante la conce |
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Art. 9 - (Contributi in conto capitale)N6 “1. Il limite minimo di spesa am |
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Art. 10 - (Contributi in conto interessi e mutui a tasso agevolato)1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto interessi e ai mutui a tasso agevolato è di euro 25.000 e quello massimo N15 è di euro 500.000. |
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CAPO III - DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI |
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“Art. 11 - (Procedimenti istruttori)N7 1. Le domande per la concessione delle agevolazio |
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Art. 12 - (Istruttoria automatica)1. L'istruttoria automatica consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità de |
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Art. 13 - (Istruttoria valutativa)1. L'istruttoria valutativa consiste nell'accertamento della validità tecnica ed economica dell'iniziativa cui si riferisce la domanda, anche mediante la valuta |
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Art. 14 - (Concessione e revoca dell'agevolazione)1. La concessione, il rigetto e la revoca delle agevolazioni oggetto dell'istruttoria valutativa sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, fatta |
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Art. 15 - (Rinvio)1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di cui alla presente legge è |
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CAPO IV - CONTROLLI E SANZIONI |
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Art. 16 - (Mutamento di destinazione dei beni)1. I beni oggetto delle agevolazioni previste dalla presente legge devono essere mantenuti nella destinazione dichiarata al momento della presentazione della domanda per un periodo di otto anni, decorrente dalla data di ultimazione delle opere. 2. L'a |
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Art. 18 - (Revoca dell'agevolazione)1. L'agevolazione è revocata qualora il soggetto beneficiario: a) realizzi un'iniziativa difforme rispetto a quanto stabilito dall'articolo 5, “comma 1”; N9 b) non adempia all'obbligo di cui all'articolo 16, comma |
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Art. 19 - (Sanzioni)1. La revoca, anche parziale, dell'agevolazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativ |
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CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 20 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) 28 marzo 1995, n. 9; |
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Art. 21 - (Disposizioni transitorie)1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa. |
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Art. 22 - (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23)1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impi |
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Art. 23 - (Disposizioni finanziarie)1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 13 e 17 della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 1.138.000 a decorrere dall'anno 2006. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della l.r. 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia pluriennale per il triennio 2005/2007 sia per l'anno finanziari |
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Art. 24 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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