Articolo abrogato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 21/07/2016, n. 11, così recitava:

“Art. 18 - (Comitato tecnico)

1. Presso la struttura competente, è istituito un Comitato tecnico, composto da cinque membri, di cui due dirigenti regionali, o loro delegati, e tre esperti, esterni all'Amministrazione regionale, in discipline ingegneristiche della sicurezza stradale e tutela del territorio, scelti dalla Giunta regionale tra professionisti di comprovata esperienza.

2. Spetta al Comitato tecnico formulare pareri e proposte alla Giunta regionale in materia di:

a) classificazione e declassificazione delle strade regionali;

b) prescrizioni tecniche e di sicurezza delle strade.

3. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 2, lettera a), il Comitato è integrato da un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali.

4. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di adozione della deliberazione di nomina. In sede di prima applicazione, il Comitato è nominato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Giunta regionale provvede, inoltre, con propria deliberazione:

a) a definire le modalità di funzionamento del Comitato tecnico;

b) a stabilire gli eventuali compensi per i componenti del Comitato tecnico, esterni all'Amministrazione regionale.”

Dalla redazione