N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 29/01/2024, n. 2, così recitava:

"Art. 36 - (Modificazioni alla l.r. 13/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 13/2014, le parole: "i Comuni valdostani e, facoltativamente, il Comune di Aosta" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i Comuni valdostani".

2. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 13/2014, dopo le parole: "sono esclusi" sono inserite le seguenti: "le acquisizioni di lavori, servizi e forniture contenute nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente e".

3. Il comma 2 dell' articolo 13 della l.r. 13/2014 è sostituito dal seguente:

"2. La Regione, i Comuni valdostani e le loro forme associative sono tenuti ad avvalersi della SUA VdA.".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 13/2014, è inserito il seguente:

"2-bis. Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essa costituiti, possono avvalersi della SUA VdA, previa sottoscrizione di apposita convenzione."."

Dalla redazione