Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, della L.R. 16/07/2024, n. 11, così recitava:

"Art. 8 - (Consiglio per le politiche del lavoro. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)

1. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla scadenza della legislatura"."

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