Articolo abrogato dall'art. 6, comma 6, della L.R. 28/04/2022, n. 3, così recitava:

"Art. 8 - (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 24 aprile 2019, n. 5)

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di cui all’articolo 6, comma 6, lettere a) e b), della legge regionale 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), sono differiti di dodici mesi."

Dalla redazione