Comma sostituito dall’art. 36, comma 3, della L.R. 11/12/2015, n. 19; modificato dall’art. 10, comma 1, della L.R. 02/08/2016, n. 16 e, successivamente, abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 29/01/2024, n. 2, così recitava:

"2. La Regione, i Comuni valdostani e le loro forme associative sono tenuti ad avvalersi della SUA VdA fatta salva la possibilità, per i Comuni e le loro forme associative, di procedere autonomamente all'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e all'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria qualora la programmazione della SUA VdA non consenta il rispetto di scadenze procedimentali cui è subordinato il conseguimento di finanziamenti necessari alla realizzazione dell'intervento."

Dalla redazione