Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 44 quindecies così recitava:

“Art. 44 quindecies - (Rinvio)

1. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente capo, trovano applicazione le disposizioni della presente legge.”

Dalla redazione