Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 44 quater così recitava:

“Art. 44 quater - (Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo)

1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, e dei metodi di intervento; alla relazione programmatica sono allegati i necessari schemi grafici.

2. Il progetto preliminare comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire la fattibilità amministrativa e tecnica, che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo e per la stima del costo dell'intervento medesimo.

3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.

4. Le indagini riguardano:

a) l'analisi storico-critica;

b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;

c) il rilievo dei manufatti;

d) la diagnostica sul campo e sul territorio;

e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi del degrado e dei dissesti;

f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere le ricerche e le indagini strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.

6. Il soggetto appaltante, per interventi di particolare complessità o specificità, può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.

7. La scheda tecnica di cui al comma 6 è redatta e sottoscritta da professionisti o da soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente ed è finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare.

8. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento all'intero complesso e al contesto ambientale in cui il bene è inserito, approfondisce gli apporti disciplinari necessari, definisce i collegamenti interdisciplinari, gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di fatto, configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento, con particolare riguardo ai possibili conflitti tra l'esigenza di tutela e i fattori di degrado.

9. Il progetto esecutivo definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti del complesso, prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche, indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte.

10. Il progettista, in collaborazione con il direttore dei lavori, adegua il progetto esecutivo nel corso dei lavori sulla base dei risultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti; il progettista propone al coordinatore del ciclo gli adeguamenti progettuali necessari al fine della loro approvazione da parte degli organi competenti.”

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