Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 44 novies così recitava:

“Art. 44 novies - (Qualificazione)

1. I lavori disciplinati dal presente capo, di qualunque importo, possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati sulla base della normativa statale vigente.”

Dalla redazione