Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 36 così recitava:

“Art. 36 - (Società a partecipazione pubblica)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 35, comma 1, possono altresì utilizzare, in alternativa alla concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, le forme di società a partecipazione pubblica previste dalla normativa statale e regionale. Tali società non possono realizzare direttamente i lavori pubblici rientranti nella sfera di competenza degli enti pubblici che ne siano soci o che esercitino comunque su di essa un'influenza dominante ai sensi della vigente normativa statale.

2. I lavori pubblici necessari per l'espletamento dell'oggetto sociale delle società di cui al comma 1 sono sempre affidati in appalto secondo le procedure disciplinate dalla presente legge. Ai cicli di realizzazione di detti lavori pubblici si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, con l'avvertenza che al concessionario si sostituisce la società di cui al comma 1.”

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