N56 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 43 così recitava:

“Art. 43 - (Formazione degli addetti nel settore dei lavori pubblici)

1. Al fine di favorire la qualificazione degli addetti nei settori delle costruzioni, dell'ingegneria e dell'architettura, anche con specifico riferimento al recupero ed allo sviluppo del patrimonio architettonico e dell'artigianato della Valle d'Aosta nell'ambito dei lavori pubblici, la Regione promuove la valorizzazione degli addetti ai settori dei lavori pubblici nonché al cantiere quali: addetto alla sicurezza in cantiere, addetto alla qualità, assistente di cantiere, caposquadra, tecnico installatore, elettricista, idraulico, manovratore di mezzi, muratore, manovale, stuccatore, decoratore nonché rilevatori, topografi, tecnici del territorio, disegnatori e ogni altra figura professionale prevista dalla normativa vigente.

2. La formazione professionale deve assumere un carattere eminentemente pratico e deve concludersi con il rilascio di un attestato di professionalità basato sul risultato di una prova pratica specifica.

3. La Regione promuove la valorizzazione e l'utilizzo, nelle opere pubbliche, di materiali locali.

4. Abrogato

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