N55 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 40 così recitava:

“Art. 40 - (Struttura centrale di coordinamento)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, nel rispetto delle procedure previste dalla l.r. 45/1995, presso l'Assessorato competente in materia di opere pubbliche, una struttura centrale di coordinamento per il supporto ai singoli coordinatori del ciclo di realizzazione di lavori pubblici di cui all'art. 4, comma 3.

2. La struttura centrale di coordinamento di cui al comma 1 svolge funzioni di assistenza all'attività degli assessorati della Regione autonoma Valle d'Aosta preposti alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di comportamento tramite procedure standardizzate conformi ai principi ed alle disposizioni della presente legge.

3. Compete alla struttura centrale di coordinamento, di cui al comma 1, organizzare l'attività necessaria per:

a) la raccolta e la composizione degli schemi di settore, di sviluppo e di previsione, e di tutta la documentazione utile alla redazione del programma regionale di previsione di cui all'art. 7, e del piano regionale operativo di cui all'art. 8;

b) il coordinamento delle proposte dei vari assessorati e la segnalazione agli stessi delle eventuali incompatibilità al fine di ricercare le necessarie soluzioni;

c) l'invio delle informazioni inerenti ai singoli atti pianificatori alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41;

d) la verifica prevista dalla disciplina di valutazione degli interventi di cui all'art. 10;

e) abrogata

f) il funzionamento e l'aggiornamento della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41;

g) l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco prezzi di cui all'art. 42;

h) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei collaudatori.

4. La struttura centrale di coordinamento di cui al comma 1, si avvale di personale dipendente della Regione secondo la pianta organica stabilita dalla Giunta regionale, nel rispetto della l.r. 45/1995, con la deliberazione di cui al comma 1.

5. La struttura centrale di coordinamento di cui al comma 1, anche al fine della valorizzazione delle strutture interne all'amministrazione regionale e della loro crescita professionale, può comunque avvalersi della collaborazione delle unità interdisciplinari previste dall'art. 4, commi 7, 9 e 10.

6. Il dirigente responsabile della struttura centrale di coordinamento, di cui al comma 1, assume le funzioni attribuite al coordinatore unico di cui all'art. 7, comma 1, della l. 109/1994 e successive modificazioni.

7. abrogato

8. abrogato

9. abrogato

10. abrogato”

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