N40 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 25 così recitava:

“Art. 25 - (Criteri di aggiudicazione)

1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici può avvenire:

a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;

b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Per l'identificazione del prezzo più basso l'offerta è formulata:

a) per i contratti da stipulare a misura, mediante l'indicazione di un ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici;

b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante l'indicazione del prezzo a corpo offerto risultante dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari indicati dal concorrente per le quantità riportate per le corrispondenti voci nella lista delle categorie di lavori e forniture definite nei documenti di gara, ovvero mediante ribasso sull'importo a corpo posto a base di gara;

c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, mediante l'offerta a prezzi unitari di cui alla lettera a), per la parte a misura, e l'indicazione dei prezzi a corpo offerti, con le modalità di cui alla lettera b), per la parte a corpo, ovvero mediante ribasso sull'importo a corpo e a misura posto a base di gara.

3. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prende in considerazione tutti od alcuni dei seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

a) il prezzo;

b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;

c) le eventuali migliorie apportate dal concorrente al progetto posto a base di gara;

d) il tempo di esecuzione dei lavori;

e) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

f) l'assunzione della manutenzione;

g) ulteriori elementi in base al tipo di lavoro da realizzare indicati nel bando di gara.

4. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene sempre con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Nei casi di cui al comma 3, il bando o gli atti di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al medesimo comma, le modalità di attribuzione del punteggio relativo a ciascun elemento di giudizio e la formula numerica con la quale individuare l'offerta più vantaggiosa. Nei medesimi casi, la valutazione tecnica delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice nominata, successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte, dall'organo competente, secondo criteri di imparzialità e competenza.

6. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio del prezzo più basso, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, devono valutare l'anomalia delle offerte ai sensi della normativa statale vigente. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, di giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni ed indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi e all'esclusione può provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica in contraddittorio.

7. Per i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, stabiliscono nel bando di gara o nella lettera di invito se procedere alla valutazione dell'anomalia delle offerte ai sensi del comma 6 ovvero all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte, con esclusione del 10 per cento arrotondato all'unità superiore tanto delle offerte di maggior ribasso quanto di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, con aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta più si avvicina, per eccesso, al valore numerico ottenuto mediando la predetta media aritmetica incrementata con il numero estratto a sorte dall'autorità che presiede la gara tra i nove numeri, equidistanti tra di loro, ricompresi tra i valori numerici dell'offerta di minor ribasso ammessa e quella di maggior ribasso immediatamente inferiore alla media aritmetica incrementata, questi esclusi. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, ferma restando la facoltà del soggetto appaltante di richiedere appropriate giustificazioni qualora ravvisi elementi di anomalia.

8. Nei casi di aggiudicazione di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, devono valutare l'anomalia dell'offerta quando l'entità del prezzo offerto appaia anormalmente bassa rispetto alla qualità e tipologia delle prestazioni offerte; in tal caso, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, richiedono per iscritto al concorrente di presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, le precisazioni e gli elementi giustificativi ritenuti pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.

9. Nelle procedure aperte e ristrette, ove sia previsto il criterio del prezzo più basso, l'ufficiale rogante o il seggio di gara investiti dal soggetto appaltante provvedono, nel verbale di gara, all'aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione provvisoria vincola direttamente l'aggiudicatario; il soggetto appaltante è vincolato solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal dirigente competente o, per gli enti diversi dalla Regione, dal competente organo.

10. L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo degli accertamenti circa il possesso, in capo ai concorrenti primo e secondo classificati, dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara. A tal fine, il soggetto appaltante assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per il recapito della documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti. Qualora uno o ambedue i concorrenti non forniscano la prova in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, il soggetto appaltante procede all'esclusione dalla gara, alla riformulazione della graduatoria, alla nuova aggiudicazione e, ove ricorrano le condizioni, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'autorità giudiziaria. In ogni caso, l'accertata mancanza alla data della gara dei requisiti richiesti comporta l'esclusione del concorrente.

11. Nei venti giorni successivi alla comunicazione del soggetto appaltante circa l'intervenuta aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario produce al coordinatore del ciclo la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, completa di garanzie cauzionali e assicurative. Nel caso in cui l'aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, non adempia nel termine predetto, il soggetto appaltante incamera la cauzione provvisoria e ha facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.

12. La sottoscrizione del contratto deve avvenire non oltre sessanta giorni dalla consegna, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione di cui al comma 11. Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei suddetti termini, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previo atto notificato al soggetto appaltante. In tal caso, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per addivenire alla stipulazione del contratto, oltre alla restituzione della cauzione provvisoria, con esclusione di ogni altro compenso o indennizzo.

13. Sono parte integrante del contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati o successivi alla sua stipulazione, i seguenti documenti:

a) il capitolato speciale d'appalto;

b) l'elenco dei prezzi unitari;

c) gli elaborati grafici progettuali;

d) il cronoprogramma dei lavori;

e) i piani di sicurezza previsti dalla normativa statale vigente;

f) la dichiarazione relativa ai subappalti;

g) ulteriori elaborati individuati dal coordinatore del ciclo.”

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