N30 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 16 così recitava:

“Art. 16 - (Direzione dei lavori)

1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatici e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad individuare le risorse specialistiche necessarie ad espletare la funzione di direzione dei lavori e costituenti l'Ufficio di direzione lavori. Fra tali risorse deve essere identificato il direttore dei lavori inteso come persona fisica, nonché gli eventuali assistenti.

2. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, non possano espletare la funzione di direzione dei lavori per carenza o indisponibilità, anche temporanea, delle necessarie risorse tecniche specialistiche, accertata, per la Regione, dal dirigente del dipartimento al quale appartiene la struttura dirigenziale preposta all'esecuzione dell'opera, detta funzione è affidata al progettista incaricato ovvero ad altri soggetti scelti con le modalità di cui agli articoli 19, 20 e 21.

3. La direzione lavori di cui ai commi 1 e 2 deve esercitare una completa e dettagliata azione di controllo nei confronti dell'appaltatore per garantire il rigoroso rispetto del contenuto contrattuale. In particolare la direzione lavori non può introdurre modificazioni dei tempi di esecuzione delle opere né del loro contenuto tecnico, se non per urgenti ragioni di sicurezza per l'incolumità di persone o cose e salvo ratifica del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.

4. Il capitolato d'oneri di cui all'art. 29, nel caso di ricorso a risorse esterne, ovvero, nel caso di ricorso a risorse interne, l'ordine di servizio relativo all'incarico, disciplinano i compiti di dettaglio della direzione lavori con particolare riferimento alle modalità di formulazione delle proposte di atti o provvedimenti comportanti variazioni dei tempi o dei costi previsti dal contratto, agli obblighi di informazione sull'esecuzione del contratto, alla verifica ed alla certificazione degli stati di avanzamento lavori ai fini del saldo dei relativi acconti, alla partecipazione alle operazioni di collaudo.

5. I tecnici incaricati di funzioni di direzione dei lavori devono munirsi di una polizza assicurativa che garantisca i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, contro i danni derivanti da eventuali negligenze, errori o ritardi nell'attività di direzione dei lavori. La garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile professionale rispondente ai requisiti indicati nel capitolato d'oneri o nel contratto. Qualora i tecnici incaricati siano interni al soggetto appaltante, il costo della polizza è a totale carico del soggetto appaltante medesimo.

5 bis. In relazione alla tipologia e alla complessità dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono nominare, con funzioni di supporto al direttore dei lavori, uno o più direttori delle lavorazioni specialistiche individuati prioritariamente nell'ambito delle proprie strutture ovvero scelti all'esterno ed in possesso delle specializzazioni professionali necessarie. I soggetti nominati ai sensi del presente comma verificano la regolare esecuzione delle lavorazioni specialistiche con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche; dell'attività affidata essi rispondono in via diretta al soggetto appaltante.”

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