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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 41 - (Banca dati - osservatorio dei lavori pubblici)
1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, è istituita, con apposita deliberazione della Giunta regionale, la banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, organizzata su base informatica.
2. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, sulla base dei dati acquisiti dai singoli cicli di realizzazione dei lavori pubblici, determina:
a) l'incidenza del costo dei vari livelli di progettazione sul valore finale delle opere;
b) il rapporto tra il valore posto a base d'asta ed il valore di aggiudicazione rispetto al costo complessivo dell'opera;
c) i tempi impiegati per il compimento delle singole fasi rispetto al tempo complessivo di realizzazione dell'intero ciclo;
d) i costi parametrici per tipologie di opere, tenuto conto del disposto dell'art. 42;
e) i prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e di materiali, tenuto conto dell'art. 42;
f) abrogata
3. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici deve costituire archivi per la standardizzazione di specifiche tecniche di documenti progettuali e di documenti di gara. Essa inoltre costituisce repertori della normativa applicabile, nonché di dati sullo stato di fatto.
4. In relazione agli archivi di cui al comma 3 promuove altresì la standardizzazione delle caratteristiche funzionali e costruttive delle singole categorie di lavori pubblici di cui all'allegato A e le trasmette alla Giunta regionale che, con propria deliberazione, può recepirle alla stregua di linee guida di riferimento per la redazione degli studi e delle progettazioni.
5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono tenuti a trasmettere alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici le informazioni indicate in apposita deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono inoltre definite le modalità di trasmissione e gli eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti all'omessa o incompleta trasmissione.
6. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici procede alle necessarie interconnessioni con altri sistemi regionali e statali di raccolta dati uniformandosi alla normativa di indirizzo di fonte statale.
7. Le funzioni dell'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni pubbliche di cui alla legge regionale 23 febbraio 1993, n. 9 (Istituzione dell'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni pubbliche) sono svolte dalla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 1.
8. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici svolge altresì le seguenti funzioni:
a) raccolta dei dati sui lavori e sulle eventuali connesse forniture, affidati dai soggetti di cui all'art. 3;
b) organizzazione sistematica delle informazioni sugli appalti e le concessioni in una banca dati - osservatorio dei lavori pubblici informatica;
c) redazione e pubblicazione semestrale di un notiziario regionale degli appalti e delle concessioni di cui all'art. 3.
9. Il notiziario di cui al comma 8, lett. c), pubblicato semestralmente ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80 (Norme straordinarie per l'accelerazione della esecuzione di opere pubbliche), deve riportare i dati relativi:
a) alle gare d'appalto esperite nei sei mesi precedenti la sua pubblicazione, il cui importo a base d'asta non risulti inferiore ai 150.000 euro, IVA esclusa; il numero dei partecipanti a ciascuna gara, le modalità di aggiudicazione dei lavori, gli aggiudicatari, la durata dei lavori;
b) alle concessioni affidate nei sei mesi precedenti la pubblicazione con l'indicazione delle loro caratteristiche;
c) agli appalti, agli eventuali subappalti e concessioni ultimati nei sei mesi precedenti la pubblicazione indicando, per ciascun lavoro, l'importo contrattuale, l'ammontare delle perizie di variante e suppletive, l'importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi di accelerazione corrisposti.
10. Con la stessa delibera di cui al comma 1, la Giunta regionale deve stabilire le modalità di trasmissione delle informazioni da trasferire alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici e di quelle utili per la redazione del notiziario.
11. Il notiziario regionale, redatto ai sensi del comma 10, è inviato a tutti gli enti locali ed altri enti pubblici appaltanti, i quali provvedono ad esporlo pubblicamente nei propri uffici; esso viene inoltre inviato a tutte le categorie interessate.
12. Al fine di raccogliere e catalogare sistematicamente i dati relativi agli appalti e concessioni di lavori pubblici, la banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 1, è collegata in rete con tutti gli uffici dell'Amministrazione regionale che espletano procedure di appalto e concessione e prioritariamente con i servizi competenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici."
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