N37 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 22 così recitava:

“Art. 22 - (Qualificazione)

1. I lavori pubblici di interesse regionale possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati sulla base della normativa statale vigente.

2. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 75.000 euro, la qualificazione dei soggetti in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente è conseguita con l'iscrizione nel registro delle imprese.”

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