Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 21 così recitava:

“Art. 21 - (Affidamento di incarichi professionali per prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di importo inferiore alla soglia comunitaria)

1. Per l'affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori individuano, nell'avviso di cui al comma 2, ovvero nel bando o in un atto regolamentare emanato anteriormente all'atto di affidamento, i requisiti minimi di esperienza professionale, desumibili dal curriculum, richiesti in considerazione della complessità e del valore economico dell'oggetto dell'incarico. Allo stesso modo, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, individuano gli elementi preferenziali oggetto di valutazione, nel rispetto dei principi di logicità e di parità di trattamento dei candidati. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori che affidano servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura per un ammontare annuo pari o superiore a 750.000 euro, adottano, inoltre, criteri di rotazione.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori assicurano la necessaria pubblicità tramite l'affissione in apposita bacheca per cinque giorni lavorativi e consecutivi, degli avvisi che riportano le indicazioni necessarie per l'individuazione degli appalti di servizi di cui al comma 1.

3. Abrogato

3 bis. Per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura il cui importo è pari od inferiore al 20 per cento della soglia comunitaria, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 4, lettere c), d), e), f) e f bis), previa pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.”

Dalla redazione