Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 10 così recitava:

“Art. 10 - (Disciplina della valutazione degli interventi)

1. Per ciascun lavoro pubblico realizzato e di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, l'ente destinatario finale dell'opera, trascorso il periodo di tempo dall'utilizzo stabilito nel programma regionale di previsione di cui all'art. 7, è tenuto ad eseguire una verifica sul grado di soddisfacimento del bisogno, con specifico riferimento al raggiungimento delle finalità funzionali assunte a presupposto della sua realizzazione.

2. L'esito della verifica di cui al comma 1 è riportato in una relazione che è trasmessa alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40.

3. La relazione è valutata dalla Giunta regionale ai fini della predisposizione dei propri atti pianificatori, con l'obiettivo di correggere, eliminare e superare gli inconvenienti emersi.”

Dalla redazione