Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 9 così recitava:

“Art. 9 - (Programmazione dei lavori pubblici degli enti locali)

1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella relazione previsionale e programmatica possono sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia annuale. Per ogni opera è compilata una scheda tecnica di intervento che deve essere coerente con le indicazioni della relazione previsionale e programmatica.”

Dalla redazione