Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 1 così recitava:

“Art. 1 - (Finalità della legge)

1. La presente legge assicura, in attuazione dei principi dettati dall'art. 97 della Costituzione, l'esercizio dell'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici secondo criteri di efficienza ed efficacia, garantendo la qualità progettuale ed esecutiva, la certezza dei risultati, l'uniformità dei comportamenti e l'utilizzo di procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza.

2. La Regione, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali ed amministrativi, garantisce il rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.”

Dalla redazione