Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5 - (Forme di cooperazione tra gli enti locali)

1. I Comuni possono prevedere l'esercizio in forma associata, attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), dei compiti previsti dalla presente legge, nell'ipotesi di insufficienza delle loro strutture tecnico-amministrative, regolando i reciproci rapporti con apposita convenzione relativa all'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.”

Dalla redazione