Articolo abrogato dalla L.R. 02/08/2016, n. 16 a decorrere dal 19/04/2016.

L’articolo 2 così recitava:

“Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per appalti pubblici di lavori si intendono i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, tra un imprenditore e uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, aventi ad oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori), o di un'opera costituente un insieme di lavori edilizi esplicanti una funzione economica o tecnica, oppure l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2;

b) Abrogato

c) per concessione di lavori pubblici si considera un contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lett. a) ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

d) per ciclo di realizzazione del lavoro pubblico si intende l'intero processo che, per fasi distinte, porta alla realizzazione di un'opera dalla sua concezione alla sua accettazione;

e) Abrogato

f) per sistema di realizzazione di un lavoro od opera pubblica si intende il contratto d'appalto o la concessione di lavori pubblici ovvero l'esecuzione in economia;

g) per soggetto promotore si intende un soggetto di diritto privato, avente i requisiti previsti dalla presente legge nonché dalla vigente normativa comunitaria e statale, per accedere, in qualità di concessionario, ad una concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, ovvero, in qualità di socio privato, ad una società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36, il quale si impegni a finanziare la realizzazione di un'opera in grado di soddisfare un bisogno collettivo mediante capitale di rischio di fonte privata ovvero di fonte pubblica e privata, nel rispetto della disciplina prevista nell'art. 37;

h) per appalti pubblici di servizi si intendono i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice avente per oggetto i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, fermi restando gli obblighi di iscrizione agli albi professionali previsti dalla vigente normativa nazionale;

i) per importo si intende il valore economico dei singoli contratti, sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

l) per soglia comunitaria si intende il limite di valore previsto dalla vigente normativa comunitaria, al netto dell'IVA, per l'applicabilità delle disposizioni in esse contenute.”

Dalla redazione