Articolo abrogato dall’art. 13, comma 1, della L.R. 30/07/2019, n. 12, così recitava:

"Art. 1 - Agevolazioni per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019, agli enti cooperativi a mutualità prevalente, iscritti nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), e soggetti all'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è concessa una riduzione nella misura di due punti percentuali.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ogni ulteriore modalità o adempimento, anche procedimentale, utili ai fini dell'applicazione del presente articolo."

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