Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 22/11/2021, n. 32, così recitava:

“Art. 25 - (Contributi in conto interessi a sostegno dell’edilizia abitativa)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, per il triennio 2020/2022, la Regione sostiene le iniziative di cui al titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), anche mediante la concessione di contributi in conto interessi per la riduzione, per un massimo di un punto percentuale e mezzo, del tasso fisso di interesse di mutui bancari, di durata non superiore a trent’anni, stipulati con istituti di credito convenzionati con la Regione, sulla base dello schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della Commissione consiliare competente. La predetta deliberazione, in coerenza con le disposizioni attuative del titolo IV della l.r. 3/2013, vigenti alla data del 31 dicembre 2019, stabilite dalla Giunta regionale, per ciascuna delle iniziative oggetto di agevolazione, disciplina, inoltre, i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso all’agevolazione, la spesa massima ammissibile, le percentuali di riduzione del tasso di interesse, le modalità procedurali per l’ottenimento e l’erogazione dell’agevolazione, i vincoli di destinazione cui sono assoggettati i beni oggetto dell’agevolazione e le conseguenze in caso di violazione dei predetti vincoli.

2. Le domande di mutuo a tasso agevolato presentate ai sensi del titolo IV della l.r. 3/2013 e delle relative disposizioni attuative, non ancora oggetto di provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere convertite, su istanza del richiedente, in domande di contributo in conto interessi, anche con riferimento a mutui già stipulati con istituti di credito, purché aderenti alla convenzione stipulata con la Regione ai sensi del comma 1, per la durata residua del finanziamento e alle altre condizioni previste nella deliberazione della Giunta regionale. Le domande di concessione di mutui a tasso agevolato non convertite conservano validità e il procedimento resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di presentazione delle stesse.

3. La struttura competente in materia di edilizia residenziale informa i soggetti istanti riguardo ai tempi massimi previsti per l’erogazione dei mutui a tasso agevolato di cui al titolo IV della l.r. 3/2013. Per le domande di cui al comma 2, la predetta informazione è comunicata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell’eventuale istanza di conversione.

4. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo è quantificato, nei 30 anni, in complessivi euro 37.400.000, di cui euro 750.000 per l’anno 2020, 1.500.000 per l’anno 2021 e 2.250.000 per l’anno 2022 (Programma 8.02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - parz.).

5. Limitatamente al biennio 2020/2021 e ai soli fini dell’applicazione del presente articolo, possono essere utilizzate le risorse giacenti sul fondo di rotazione di cui alla l.r. 3/2013, per un importo massimo di euro 2.250.000.

6. Conseguentemente, nel triennio 2020/2022 sono introitate al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2020/2022 esclusivamente le disponibilità giacenti sul fondo di rotazione di cui alla l.r. 3/2013 per euro 2.250.000, di cui 750.000 nell’anno 2020 e 1.500.000 nell’anno 2021 Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi ed altre entrate correnti).”

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