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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 21 - (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), le parole: "I Comuni, singolarmente o in forma associata per sottoambiti omogenei dal punto di vista territoriale o per settore specialistico" sono sostituite dalle seguenti: "I Comuni costituiti in forma associata per sottoambiti territoriali omogenei".
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 27/1999 è sostituito dal seguente:
"3. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato, coordinando e indirizzando le attività dei Comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, provvedendo:
a) all'attuazione delle direttive, degli indirizzi e della pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque;
b) al riordino dei servizi e alla definizione degli obiettivi di qualità;
c) alla delimitazione definitiva dei sottoambiti territoriali ottimali sulla base dei piani economico-finanziari e tariffari redatti dal BIM stesso;
d) alla predisposizione del programma di cui al comma 2, lettera b), a livello di ambito regionale e all'approvazione dei programmi medesimi a livello di sottoambito;
e) alla gestione dei finanziamenti resi disponibili dalla Regione per l'attuazione dei programmi di intervento nel settore dei servizi idrici.".
3. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 27/1999, le parole: "I Comuni, singolarmente o in forma associata per sottoambiti omogenei," sono sostituite dalle seguenti: "I Comuni costituiti in forma associata per sottoambiti territoriali omogenei".
4. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 27/1999, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, le parole: "entro il 31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005".
5. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 27/1999, le parole: "entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008".”
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