Articolo abrogato dall’art. 90, comma 2, della L.R. 13/02/2013, n. 3, così recitava:

“Art. 32 (Disposizioni in materia di incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5) - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata), è inserito il seguente:

"2-bis. I periodi di cui al comma 2, lettera a), decorrono dalla data di stipulazione del primo contratto di locazione ed eventuali interruzioni dello stesso sospendono la decorrenza dei termini previsti dalla convenzione. In ogni caso, gli alloggi convenzionati non possono rimanere sfitti per un periodo superiore ad un anno, pena la revoca del contributo alle condizioni di cui all'articolo 13bis, comma 2.".

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 5/2003, dopo la parola: "beneficiari" sono inserite le seguenti: "ad ultimazione dei lavori".

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 5/2003, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "la Giunta regionale, con propria deliberazione, può introdurre meccanismi correttivi ai criteri previsti dal citato decreto al fine di rendere il calcolo della superficie complessiva coerente con le finalità della presente legge;".

4. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:

"1. I soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 9, comma 2, e 10 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), come modificato dal regolamento regionale 17 agosto 2004, n. 1, con esclusione del limite minimo di reddito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del medesimo regolamento.".

5. Il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:

"4. Il dirigente della struttura competente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, esamina i risultati dell'istruttoria e, sentita la commissione di cui all'articolo 24 del regolam. reg. 1/2002, approva la graduatoria provvisoria.".

6. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:

"1. I contributi sono erogati secondo le seguenti modalità:

a) 70 per cento all'avvio dell'intervento, subordinatamente alla presentazione della certificazione attestante la proprietà dell'area o del fabbricato e di copia conforme della comunicazione di inizio dei lavori, e alla costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all'intero contributo, a garanzia della realizzazione dell'intervento in conformità al progetto ed entro i termini di cui al comma 4;

b) 30 per cento alla conclusione dei lavori, subordinatamente alla presentazione di:

1) copie di eventuali progetti di varianti e relativi atti di assenso urbanistico-edilizio;

2) certificato di agibilità;

3) documentazione attestante la denuncia al nuovo catasto edilizio urbano;

4) copia della convenzione di cui all'articolo 5, trascritta nei registri immobiliari.".

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 5/2003, come sostituito dal comma 6, è inserito il seguente:

"1-bis. Nel caso in cui alla conclusione dei lavori le superfici realizzate risultino inferiori a quelle calcolate ai fini della determinazione del contributo, quest'ultimo è ridotto proporzionalmente. Qualora, invece, le superfici realizzate siano superiori, il beneficiario può presentare una nuova domanda di contributo che può essere finanziata solo nel caso in cui le risorse finanziarie siano sufficienti a coprire tutte le domande ammesse al contributo.".

8. Dopo l'articolo 13 della l.r. 5/2003, come modificato dai commi 6 e 7, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis - (Vincoli e sanzioni)

1. Il beneficiario non può locare gli alloggi oggetto di convenzione a soggetti non aventi i requisiti di cui all'articolo 9, né può locarli a parenti ed affini entro il secondo grado, pena la revoca del contributo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.

2. Il mancato rispetto della convenzione di cui all'articolo 5 da parte del beneficiario comporta la risoluzione della stessa e la revoca del contributo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.

3. In caso di revoca, il contributo è restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a trentasei mesi. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.".

9. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 5/2003, dopo le parole: "in qualsiasi momento" sono inserite le seguenti: ", anche su richiesta della struttura regionale competente,".

10. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.”

Dalla redazione