Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.R. 04/08/2010, n. 31 e, successivamente, abrogato dall’art. 10, comma 1, della L.R. 16/05/2024, n. 5, così recitava:

“Art. 3-ter - Dotazione di mezzi finanziari per interventi su immobili a destinazione produttiva

1. Per l’esecuzione di interventi di realizzazione, riqualificazione e sviluppo di immobili a destinazione produttiva e per la realizzazione di opere infrastrutturali, impiantistiche e di bonifica, la Regione può mettere a disposizione della società Struttura Valle d’Aosta s.r.l.-Vallée d’Aoste Structure s.à.r.l. risorse finanziarie tramite:

a) concessione di contributi in conto impianti per l’acquisizione, la realizzazione, il miglioramento, l’ampliamento o l’ammodernamento di beni strumentali ammortizzabili, materiali o immateriali;

b) concessione di contributi in conto esercizio per la realizzazione di rilevanti interventi di manutenzione;

c) concessione di contributi in conto capitale, finanziamenti o sottoscrizione di appositi aumenti di capitale sociale o altra dotazione di mezzi propri.

2. La Giunta regionale approva lo schema di concessione accessiva per disciplinare le modalità di erogazione dei contributi e dei finanziamenti di cui al comma 1 e gli obblighi del concessionario.

3. La Giunta regionale attua gli interventi di cui al comma 1 anche attraverso il conferimento di mandato senza rappresentanza alla Finaosta S.p.A..”

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