N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 29/03/2018, n. 7, a decorrere dal 01/01/2019, così recitava:

“Art. 29 - (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA))

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), autorizzato, per l'anno 2008, in euro 4.500.000 ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della l.r. 32/2007, è rideterminato in euro 5.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09 - capitolo 67380).

2. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 41/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativa e contabile dell'ARPA, esprimendo il suo giudizio, con apposita relazione, sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sulle variazioni al bilancio di previsione. La relazione del collegio dei revisori dei conti è allegata al rendiconto generale da presentare alla Giunta regionale e al Direttore generale.".”

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