Commi abrogati dall'art. 2, comma 6, della L.R. 23/12/2014, n. 16, così recitavano:

“2. La misura massima percentuale di cui al comma 1può essere aumentata di 10 e di 20 punti rispettivamente per le medie e per le piccole imprese, come definite dalla normativa comunitaria vigente.

3. Oltre all'incremento previsto dal comma 2, la misura massima percentuale di cui al comma 1 può essere aumentata di ulteriori 15 punti, fino ad un massimo di intensità di aiuto pari all'80 per cento:

a) in caso di collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti, con le modalità previste dalla comunicazione n. 2006/C 323/01;

b) in caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, con le modalità previste dalla comunicazione n. 2006/C 323/01.”

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