N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 12/11/2001, n. 31, così recitava:

“Art. 6 - Spese per la certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dalle imprese per il primo rilascio della certificazione del proprio sistema di qualità, nonché per il mantenimento della certificazione stessa per i primi cinque anni, e per la certificazione dei propri prodotti e processi da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia intervenuto un mutuo riconoscimento.

2. I contributi possono essere concessi a fronte di spese sostenute per interventi di laboratori esterni accreditati o organismi di certificazione accreditati.

3. L'ottenimento della certificazione è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui all'articolo 10.”

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