N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 12/11/2001, n. 31, così recitava:

“Art. 5 - Spese ammissibili per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale.

1. Sono ammissibili a contributo, per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale le spese sostenute per:

a) studi ed analisi;

b) consulenze esterne;

c) acquisto di beni strumentali per prove e controllo;

d) formazione, compreso il costo orario del personale;

e) interventi di laboratori esterni;

f) attivazione di forme di collaborazione e partnerariato con imprese di Stati membri della Comunità Europea nell'ambito della qualità;

g) acquisizione di informazioni e di programmi per elaboratore elettronico;

h) apporto professionale del personale interno dipendente fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammissibile a contributo, documentabile tramite dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), come modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.”

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