Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 02/09/1997, n. 33 e abrogato dalla L.R. 12/11/2001, n. 31, così recitava:

“Art. 4 - Attività per la realizzazione di sistemi di qualità aziendale.

1. Sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema aziendale di qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria.

2. Le iniziative comprendono:

a) gli studi di valutazione per l'eventuale introduzione di un sistema di qualità;

b) l'elaborazione del manuale di qualità;

c) l'attuazione e l'avvio del sistema progettato in tutte le sue componenti, quali le risorse umane e le capacità specialistiche, la formazione del personale coinvolto, l'impiego di apparecchiature per prove, controlli e collaudi e di programmi per la gestione della qualità a mezzo di elaboratore elettronico;

d) la valutazione della conformità del sistema di qualità;

e) la certificazione della conformità del sistema di qualità;

f) il mantenimento del sistema di qualità.

3. La conformità del sistema di qualità alla normativa nazionale e comunitaria viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati conformemente alle norme vigenti ed è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui all'art. 9.”

Dalla redazione