Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 19/03/2018, n. 2, così recitava:

“Art. 3 - (Entità dei contributi)

1. I contributi sono concessi nelle seguenti misure massime, rapportate all'entità della spesa ritenuta ammissibile:

a) 15 per cento, per i contributi concessi nell'anno 2004;

b) 10 per cento, per i contributi concessi nell'anno 2005;

c) 5 per cento, per i contributi concessi nell'anno 2006.

2. Le percentuali di cui al comma 1 sono incrementate di 7,5 punti percentuali in caso di medie imprese e di 15 punti percentuali in caso di piccole imprese.

3. La percentuale di intervento può essere incrementata, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nei seguenti casi:

a) impianti e strutture ad essi funzionalmente connessi destinati a soddisfare esigenze generali di trasporto, come definiti all'articolo 4;

b) investimenti di cui all'articolo 2, relativi a complessi funiviari di interesse locale, come definiti all'articolo 5;

c) realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, lettera a), non trovano più applicazione.”

Dalla redazione