N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 05/12/2005 n.31. L'articolo 58 così recitava:" A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le società di assicurazione contro i rischi di incendio, operanti nella regione Valle d'Aosta, sono tenute a versare, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 22 della l. 196/1978, all'Amministrazione regionale, limitatamente ai contratti in essere su beni situati nella Regione, un contributo non ripetibile dagli assicurati, pari alla misura stabilita dalle leggi dello Stato sui premi annualmente introitati dalle società medesime, qualunque sia l'esercizio a cui essi si riferiscono.

2. L'ammontare di tale contributo, da introitarsi sul capitolo 800 di nuova istituzione del bilancio regionale, è fissato all'inizio di ogni anno, sulla base dell'importo dei premi riscossi durante l'anno precedente, che le società devono denunciare entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Presidente della Giunta su proposta dell'assessore regionale competente; con lo stesso decreto sono fissate le modalità ed i termini del versamento del contributo stesso."

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