Articolo prima sostituito dalla L.R. 23/12/2014, n. 16 e poi abrogato dalla L.R. 30/07/2019, n. 13, così recitava:

"Art. 4 - (Monitoraggio del programma regionale dell'industria e dell'artigianato)

1. Il monitoraggio periodico del programma, cui provvede la struttura regionale competente per materia, assicura:

a) l'analisi dell'efficacia degli interventi pubblici in riferimento agli obiettivi del programma e agli indici di performance individuati dallo stesso;

b) l'individuazione dei punti di forza e delle criticità del programma;

c) la raccolta e l'organizzazione degli studi, ricerche ed indagini, generali e specifici, relativi al programma;

d) l'aggiornamento periodico delle analisi di contesto economico-sociale utili alla costruzione o alla modifica del programma;

e) la divulgazione periodica dei principali risultati ottenuti tramite la realizzazione del programma.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Regione si avvale della collaborazione del Comitato tecnico-scientifico di cui alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo)."

Dalla redazione